Statuto

Regolamentata dalla legge del 1° luglio 1901 relativa al contratto di associazione

Articolo 1: denominazione

Tra i membri aderenti al presente statuto è costituita un'associazione disciplinata dalla legge del 1° luglio 1901 e dal decreto del 16 agosto 1901, denominata: «e-nable france».

Articolo 2: oggetto

L'associazione ha per oggetto l'animazione di una rete di volontari che, grazie alle tecniche di stampa 3D o a qualsiasi altra tecnica che consenta di raggiungere l'obiettivo, realizzano dispositivi di assistenza per gli arti superiori o inferiori, destinati a persone affette da agenesia o che hanno subito un'amputazione. I volontari produttori e i destinatari si trovano sul territorio francese e in tutta Europa.

L'associazione può anche utilizzare queste tecniche per la realizzazione di oggetti che rispondono più in generale a un obiettivo di salute e igiene.

Articolo 3: mezzi di azione

Per realizzare il proprio oggetto sociale, l'associazione mette in atto in particolare i seguenti mezzi:

La messa in contatto dei volontari produttori con i destinatari,
Il finanziamento totale o parziale della fabbricazione dei dispositivi,
La creazione e la gestione dei gruppi r§d secondo gli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione,
Creazione e manutenzione del sito web e di tutti gli strumenti informatici che consentiranno di garantire il monitoraggio quotidiano delle operazioni,
Organizzazione di incontri più volte all'anno tra i membri,
Creazione di collegamenti a livello locale con altri organismi, associazioni e istituti di istruzione,
Informare regolarmente i rappresentanti eletti, le autorità e i media e, a tal fine, organizzare eventi adeguati,
La vendita permanente o occasionale di tutti i prodotti, ad eccezione degli apparecchi di assistenza per i membri superiori o inferiori o dei servizi che rientrano nell'ambito del suo oggetto o che possono contribuire alla sua realizzazione,
L'organizzazione di campagne di raccolta fondi destinate al finanziamento della sua azione disinteressata, anche attraverso appelli alla generosità pubblica,
La pubblicazione e la vendita di tutti i supporti legati al suo oggetto sociale.

Articolo 4: sede legale

La sede legale è fissata in:

4 rue Martel

Esc e, rc destra

75010 Parigi

Essa potrà essere trasferita con semplice decisione dell'ufficio; sarà necessaria la ratifica da parte dell'assemblea generale.

Articolo 5: durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 6: composizione dell'associazione

L'associazione è composta da membri fondatori, membri attivi e aderenti.

Membri fondatori: si tratta delle persone che hanno partecipato alla creazione dell'associazione e il cui elenco è allegato al presente statuto.
Membri attivi: sono le persone fisiche o giuridiche che desiderano contribuire attivamente all'associazione, avendone fatto esplicita richiesta e dopo essere state validate dal consiglio di amministrazione.
Aderenti: qualsiasi persona fisica o giuridica iscritta tramite il portale internet dell'associazione.
Nessun membro, salvo quelli espressamente incaricati dal consiglio di amministrazione, può avvalersi o agire in nome dell'associazione a qualsiasi titolo.

Articolo 7: diritto di voto

Hanno diritto di voto i membri fondatori e i membri del consiglio di amministrazione.

I membri attivi e gli aderenti non hanno diritto di voto.

Articolo 8: ammissione e durata dell'adesione

I membri attivi devono essere approvati dal consiglio di amministrazione, che delibera in modo sovrano e non è tenuto a motivare la propria decisione.

L'adesione è valida per un anno ed è tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, salvo diversa decisione del membro interessato o del consiglio di amministrazione, notificata al membro interessato o al presidente del consiglio di amministrazione dell'associazione entro un mese prima della data di scadenza dell'adesione.

La decisione del consiglio di amministrazione è sovrana e non deve essere motivata.

Articolo 9: quota associativa

L'importo della quota dovuta dai membri attivi è fissato ogni anno dal consiglio di amministrazione.

Tale importo può essere pari a zero.

Il versamento della quota deve essere effettuato entro e non oltre tre mesi dall'adesione o dal suo rinnovo e al più tardi il giorno della convocazione dell'assemblea generale annuale.

Tutte le quote versate all'associazione sono definitivamente acquisite: non è possibile richiedere il rimborso della quota in caso di dimissioni, esclusione o decesso di un membro nel corso dell'anno.

Articolo 10: radiazione

La qualità di membro si perde per:

Dimissioni o mancato pagamento della quota associativa che comporta la presunta dimissione del membro.

Il decesso.

La radiazione pronunciata dal consiglio di amministrazione per motivi gravi, previa richiesta di spiegazioni all'interessato. La radiazione non è soggetta a ricorso interno.

Lo scioglimento dell'associazione.

Articolo 11: risorse dell'associazione ed esercizio sociale

Le risorse dell'associazione comprendono:

Le quote associative dei membri attivi,

I proventi derivanti da vendite o manifestazioni varie.

Le donazioni manuali e tutti i tipi di liberalità.

Eventuali sovvenzioni.

Qualsiasi altra risorsa autorizzata dalla legge e dai regolamenti.

L'esercizio sociale è fissato dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12: assemblea generale ordinaria

12-1 Composizione

L'assemblea generale ordinaria è composta dai membri del consiglio di amministrazione e dai membri attivi dell'associazione.

Solo i membri del consiglio di amministrazione in regola con il pagamento della quota associativa alla data di convocazione dell'assemblea generale hanno diritto di voto, e ciascuno dispone di un voto.

Possono inoltre partecipare alle assemblee generali, con voto consultivo, tutte le persone invitate dal consiglio di amministrazione a vario titolo.

12-2 Convocazione

Si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno la metà dei membri fondatori.

Almeno una settimana prima della data fissata, i membri dell'associazione con diritto di voto sono convocati, tramite e-mail, dal presidente. L'ordine del giorno, stabilito dal consiglio di amministrazione o dai membri fondatori che hanno promosso la convocazione, è riportato nelle convocazioni. Le convocazioni sono accompagnate da un modello di delega.

12-3 Svolgimento delle assemblee

Il presidente presiede l'assemblea.

L'assemblea generale delibera indipendentemente dal numero di membri presenti o rappresentati.

Al fine di consentire la massima partecipazione possibile dei membri, è possibile votare per corrispondenza (per posta o per e-mail), tranne che per la determinazione del numero degli amministratori e la loro elezione. Ogni membro che vota per corrispondenza deve allegare al proprio voto una copia (o una scansione) di un documento di identità. Il voto per corrispondenza deve essere ricevuto al più tardi il giorno prima dell'assemblea generale.

Su decisione del consiglio di amministrazione, l'assemblea generale può essere dematerializzata e tenersi in videoconferenza, consentendo la trasmissione continua e simultanea degli scambi. In tal caso, il voto è elettronico, in condizioni che consentono l'identificazione del membro votante, o tramite e-mail secondo le modalità specificate dal consiglio di amministrazione. Il voto per corrispondenza è possibile anche in caso di assemblea dematerializzata.

È possibile il voto per delega. Ciascun membro può disporre di non più di due deleghe oltre alla propria, ad eccezione del presidente che può disporre di 4 deleghe oltre alla propria.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati o votanti per corrispondenza o, in caso di assemblea dematerializzata, a maggioranza semplice dei voti espressi per via elettronica o e-mail o per corrispondenza.

In caso di parità di voti, quello del presidente è determinante.

Possono essere discussi solo i punti all'ordine del giorno.

Viene redatto un verbale delle riunioni. I verbali sono firmati dal presidente e dal tesoriere.

12-4 Competenze

L'assemblea generale ordinaria approva il bilancio dell'esercizio.

L'assemblea generale ascolta le relazioni sulla gestione del consiglio di amministrazione, la relazione morale del presidente e la relazione sulla situazione finanziaria e morale dell'associazione, presentata dal tesoriere e, se del caso, la relazione dei revisori dei conti.

Approva il bilancio dell'esercizio chiuso, destina il risultato, vota il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, delibera sulle questioni all'ordine del giorno e provvede al rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione, se necessario.

Se del caso, nomina un revisore dei conti scelto dall'elenco di cui all'articolo l. 822-1 del codice di commercio.

Articolo 13: assemblea generale straordinaria

Se necessario, o su richiesta della metà più uno dei membri iscritti, il presidente, di propria iniziativa o su iniziativa del consiglio di amministrazione, può convocare un'assemblea generale straordinaria, secondo le modalità previste dal presente statuto e solo per la modifica dello statuto o lo scioglimento.

Le modalità di convocazione e la sua composizione sono le stesse dell'assemblea generale ordinaria.

Il voto per corrispondenza è consentito alle condizioni specificate nell'articolo 11-3 di cui sopra.

L'assemblea generale straordinaria dell'associazione delibera validamente se almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione e almeno un terzo dei membri fondatori sono presenti o rappresentati.

In caso di organizzazione dematerializzata dell'assemblea generale straordinaria, i membri che partecipano a distanza sono considerati presenti purché i mezzi tecnici consentano la loro identificazione. La votazione avviene quindi per via elettronica, in condizioni che consentano l'identificazione del membro votante, o per e-mail secondo le modalità specificate dal consiglio di amministrazione. La votazione per corrispondenza è possibile anche in caso di assemblea dematerializzata.

In caso di carenza, l'assemblea è convocata, con lo stesso ordine del giorno, entro otto giorni dalla data dell'assemblea generale infruttuosa. In tal caso, non è richiesto alcun quorum per la validità delle decisioni di questa nuova assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati o votanti per corrispondenza o, in caso di assemblea dematerializzata, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi per via elettronica o e-mail o per corrispondenza.

Articolo 14: il consiglio di amministrazione

14-1 Composizione

L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri e un massimo di venti membri.

Il numero degli amministratori è fissato dall'assemblea generale.

Gli amministratori sono eletti dall'assemblea generale al suo interno, con almeno tre amministratori scelti tra i membri fondatori, purché questi ultimi siano almeno tre.

Il mandato degli amministratori ha una durata di due anni ed è rinnovabile.

In caso di vacanza, il consiglio provvede provvisoriamente alla sostituzione dei suoi membri. La loro sostituzione definitiva avviene durante la successiva assemblea generale.

I poteri dei membri così eletti cessano alla scadenza normale del mandato dei membri sostituiti.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri, a scrutinio segreto, un presidente e un tesoriere.

14-2 Riunioni

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del suo presidente, su sua iniziativa o su richiesta di un membro fondatore-amministratore. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente o dal membro che ha richiesto la convocazione. Le convocazioni, comprensive dell'ordine del giorno e dei documenti relativi, che possono essere inviate per e-mail, devono essere inviate almeno otto giorni prima della riunione.

Ogni amministratore dispone di un voto. È possibile il voto per delega. Ogni amministratore può disporre di non più di due deleghe oltre alla propria, ad eccezione del presidente che può disporre di 3 deleghe oltre alla propria.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente se almeno un terzo dei suoi amministratori è presente e se i membri fondatori sono presenti o rappresentati.

In caso di carenza, viene convocato un nuovo consiglio di amministrazione, con lo stesso ordine del giorno, entro tre giorni dalla data del consiglio infruttuoso; in tal caso non è richiesto alcun quorum per la validità delle decisioni di questo nuovo consiglio di amministrazione.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità, il voto del presidente è determinante. Solo i punti all'ordine del giorno possono essere oggetto di votazione.

Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni qualsiasi persona che ritenga utile. La o le persone invitate prendono parte alle discussioni ma non partecipano alla votazione.

Viene redatto un verbale delle riunioni. I verbali sono firmati dal presidente e da un altro amministratore.

Sono considerati presenti gli amministratori che partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione fisicamente o tramite mezzi di videoconferenza o telecomunicazione che consentono la loro identificazione. Per essere considerati validi, tali mezzi devono trasmettere la voce dei partecipanti e consentire la trasmissione continua e simultanea degli scambi.

14-3 Competenze

Il consiglio di amministrazione, fatti salvi i poteri attribuiti ad altri organi previsti dal presente statuto, è investito dei più ampi poteri per gestire e amministrare l'associazione e autorizzare gli atti che non sono riservati all'assemblea generale, in particolare:

Approvare il progetto strategico pluriennale e il progetto di attività;
Autorizzare gli atti e gli impegni dell'associazione, in particolare i vari contratti o accordi di cooperazione e altre partnership il cui importo supera la soglia, determinata con delibera, al di sotto della quale tali atti sono presi dal presidente;
Approvare il bilancio dell'esercizio e proporre la destinazione del risultato;
Votare il bilancio preventivo sottoposto all'assemblea generale;
Decidere l'ammissione dei membri e la loro esclusione;
Eleggere al suo interno e revocare (da convalidare) il presidente e il tesoriere;
Fissare l'importo delle quote associative e, se del caso, l'importo di altri contributi, partecipazioni, diritti di ingresso o qualsiasi somma dovuta dai membri;
Decidere la creazione di qualsiasi commissione di carattere consultivo, precisandone la composizione e le attribuzioni;
Adottare, se del caso, un regolamento interno;
Deliberare su una questione iscritta all'ordine del giorno.
Il consiglio di amministrazione è l'unico competente per acquisire, scambiare, alienare qualsiasi bene immobile necessario alla realizzazione del suo oggetto sociale. Conclude inoltre qualsiasi contratto di locazione immobiliare, indipendentemente dalla sua natura e durata.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri al presidente dell'associazione, con facoltà di subdelega. Può, in qualsiasi momento, porre fine a tali deleghe. Il delegato riferisce regolarmente al consiglio di amministrazione.

Articolo 15: indennità

Tutte le funzioni degli amministratori, comprese quelle del presidente e del tesoriere, sono in linea di principio gratuite e volontarie.

Il consiglio di amministrazione può tuttavia decidere di attribuire una remunerazione a uno o più membri dell'ufficio. Tale remunerazione deve rispettare rigorosamente le condizioni fiscali necessarie al mantenimento del carattere disinteressato della gestione (boi-is-champ-10-50-10-20 n° 370, 12-9-2012).

Solo le spese sostenute per l'adempimento del loro mandato sono rimborsate, all'euro l'euro, su presentazione di giustificativi, previa approvazione del consiglio di amministrazione. La relazione finanziaria presentata all'assemblea generale ordinaria riporta, per ciascun beneficiario, i rimborsi delle spese di missione, di viaggio o di rappresentanza.

Articolo 16: il presidente e il tesoriere

16-1 Presidente

Il presidente:

– convoca i membri dell'assemblea generale e del consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione e presiede le riunioni;

– vigila sull'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea generale;

– presenta la relazione morale all'assemblea generale.

Il presidente rappresenta l'associazione nei confronti di terzi, per tutti gli atti della vita civile e in giudizio, sia in qualità di attore che di convenuto. Decide di agire in giudizio e ne rende conto al consiglio di amministrazione più vicino. Può delegare in alcuni settori specifici, compresa la rappresentanza e la decisione di agire in giudizio.

16-2 Tesoriere

Il tesoriere incassa le entrate e paga le spese. Può delegare nei termini definiti dal regolamento interno. Presenta i conti e la relazione finanziaria all'assemblea generale.

Articolo 17: regolamento interno

Il consiglio di amministrazione può stabilire un regolamento interno.

Articolo 18: scioglimento

In caso di scioglimento, l'assemblea generale nomina uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni dell'associazione. Essa assegna il patrimonio netto a uno o più enti pubblici, o associazioni che svolgono un'attività analoga, o a uno o più enti territoriali che possono operare nel campo di azione dell'associazione.